Decreto sulle armi
12 Dicembre 2018Dallo scorso 14 settembre è attivo il nuovo decreto sulle armi che ha introdotto parecchie novità per quanto riguarda l’acquisto e la detenzione di un arma.
Il nuovo decreto sulle armi è stato fortemente voluto dal ministro dell’Interno nonché vicepremier, Matteo Salvini, che in campagna elettorale aveva firmato un particolare accordo con il Comitato Direttiva 477, l’Associazione per la difesa dei diritti dei detentori legali di armi.
Decreto sulle armi: cosa cambia
Le principali novità portate dal nuovo decreto sulle armi sono relative prima di tutto ai modelli liberamente acquistabili, che raddoppiano e passano da 6 a 12, mentre per le armi lunghe e corte i nuovi massimi passano rispettivamente a 10 e 20.
Molte armi da guerra, come i fucili d’assalto, sono ad oggi catalogate come “sportive” e, dunque, possono essere detenute dai tiratori sportivi.
E’ stata, inoltre, introdotta la denuncia di detenzione di un’arma ai carabinieri o alla questura anche via e-mail, purché si tratti di una casella di posta elettronica certificata (PEC), con il conseguente obbligo di avvisare i conviventi del possesso delle armi.
È stato invece ridotto il termine di validità del porto d’armi per la caccia e per l’uso sportivo, che passa da 6 a 5 anni.
E’ in vigore l’estensione della categoria di tiratori sportivi, ampliata a chi fa parte delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, o a coloro che fanno parte di associazioni dilettantistiche affiliate con il Coni.
Altra novità introdotta dal decreto sulle armi è il rilascio del certificato per l’idoneità psico-fisica necessario ai fini dell’ottenimento del porto d’armi: il documento, al pari di quanto avviene per la patente di guida, potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo, visto che nel decreto non vengono specificati requisiti particolari sullo stato di servizio.